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Walter Troisi
   NEWS del 10/04/2009
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza comunicazione nominativi
Quadro Normativo

Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 :”Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 18 :”Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”

Art. 47 :”Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”

Art. 55 :” Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente”

PREMESSA

Sentite la Direzione Generale dell'attività ispettiva e la Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, l’ INAIL ha emanato una circolare per fornire chiarimenti in ordine agli adempimenti posti a carico dei datori dei lavoro e dei dirigenti ai fini della comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Precisazioni

L'art. 18, comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n. 81/2008 stabilisce:

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'art. 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

L'art. 47 stabilisce i criteri e le modalità di elezione e designazione dei suddetti Rappresentanti nelle aziende e/o nelle unità produttive.

Rientrano pertanto nell'obbligo di comunicazione i datori di lavoro ovvero i dirigenti - se tale compito rientra nelle competenze attribuite loro, nell'ambito dell'organizzazione, dal datore di lavoro - di qualsiasi settore privato e pubblico (art. 3, comma 1).

Sono esclusi da tale obbligo le Amministrazioni e gli Istituti espressamente enunciati dall'art. 3, 2°comma ed al riguardo si esprime riserva di dare indicazioni, in considerazione del rinvio alla emanazione di Decreti attuativi contenuta nella disposizione succitata.


TERMINI E MODALITA' DELLE COMUNICAZIONI

La comunicazione all'INAIL, a cadenza annuale, deve essere effettuata per la singola azienda ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola la azienda stessa nella quale opera/no il/i Rappresentante/i e deve riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'INAIL ha predisposto una apposita procedura per la segnalazione in oggetto, procedura on line accessibile dal sito dell'Istituto attraverso Punto Cliente. L'inserimento in procedura potrà essere effettuato fino al 31 marzo di ciascun anno; in sede di prima applicazione la scadenza della comunicazione per il 2009 (che esprime la situazione in essere al 31 dicembre 2008) è fissata al 16 maggio 2009.

Per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni, l'utente avrà la possibilità di confermare la situazione già presente in archivio; altrimenti dovrà procedere ad una nuova segnalazione.
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