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COMUNICAZIONE DATI CATASTALI
L'articolo 1 , ai commi 332, 333 e 334 e successive modifiche ed integrazioni, della Legge Finanziaria 2005, impone alle società che svolgono attività di fornitura o somministrazione di energia elettrica, gas, servizi idrici e quant'altro, di richiedere ai prorpi clienti i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata la fornitura a loro intestata, anche nel caso in cui non siano proprietari o titolari di un diritto reale (quali usufrutto, uso, abitazione, ecc) sull'immobile stesso, ma ne siano ad esempio conduttori o comandatari.
La società di somministrazione ha l'obbligo, come stabilito dalla Legge Finanziaria, di trasmettere tali dati all'Anagrafe Tributaria
Nel caso di mancata comunicazione dei dati catastali da parte del Cliente, la società deve farne segnalazione all'Agenzia delle Entrate.
In tal senso l'Agenza delle Entrate fa sapere, attraverso propria circolare, che, in caso di comunicazione omessa o inesatta, potrebbero insorgere controlli fiscali con l'applicazione al Cliente di una sanzione amministrativa da € 103,00 ad € 2065,00
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